E' online il Calcolo IMU 2023.
Di seguito le principali modifiche, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e da altre norme in vigore.
Dal 2023 la Regione Friuli Venezia Giulia applica non più l'IMU ma la nuova imposta regionale ILIA; il Calcolo IMU integra questa imposta e gestisce i nuovi codici tributo istituiti per ILIA e quindi è possibile calcolare contemporaneamente il dovuto di immobili in località differenti e soggetti a imposte differenti (IMU, IMI, IMIS, ILIA).
Modifiche al Calcolo IMU:
Dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari al 5% annuo (Decreto del MEF del 13.12.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15.12.2022). Gli applicativi sono stati aggiornati dal 1° gennaio con il nuovo tasso di interesse per il ravvedimento operoso per il periodo relativo al 2023.
Con il Decreto Legge 29/12/2022, n. 198 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021, anche per gli Enti non commerciali, già prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 dalla legge 19/08/2022, n. 122 in sede di conversione del decreto 21/06/2022, n. 73, è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2023.
Per la presentazione della dichiarazione è possibile utilizzare l'applicativo Dichiarazione IMU aggiornato al nuovo modello ministeriale con la possibilità di esportare il file della DIchiarazione per l'invio telemetico
Con il DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2022 , n. 186, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N.283 del 03/12/2022, nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
Per il medesimo periodo sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti
soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 30 del decretolegge
n. 78 del 2010.
Altri dettagli nel Decreto