16/07/2024 - Revisione del sistema sanzionatorio tributario - Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87
Con il DLgs 14 giugno 2024 , n. 87, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 150 del 28/06/2024 è stato riformato il sistema sanzionatorio tributario.
Sono diverse le novità introdotte dal Decreto.
Per gli aspetti di nostro interesse le due principali novità sono relative al valore percentuale della sanzione minima che passa dal 30 al 25% (dal primo settembre 2024) e nell'immediato, gli effetti sul ravvedimento operoso dopo il primo anno dalla scadenza della presentazione o dall'omissione.
In particolare la sanzione è ridotta (vedi pagina -42- della Gazzetta Ufficiale " «Art. 13 (Ravvedimento) .... ") :
- b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
- b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Quindi sul lungo periodo la sanzione del ravvedimento operoso passa da 1/6 ad 1/7 (ovvero fino a settembre dal 5% al 4,29% dell'importo non versato) tranne in caso di comunicazione dal Comune, come specificato, nel qual caso la sanzione da applicare è pari ad 1/6.
Mentre per gli omessi versamenti fino ad un anno non ci sono cambiamenti nella sanzione.
Il Calcolo IMU è stato aggiornato nel ravvedimento operoso in modo da applicare queste modifiche.
La sanzione pari ad 1/6, in caso di comunicazione dal Comune, viene applicata tramite una casella da spuntare presente dopo la casella per l'applicazione del ravvedimento operoso.
Seguiranno comunque aggiornamenti/approfondimenti
Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87 pubblicato in Gazzetta Ufficiale