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Novità IUC 2016/2022

NOVITA’ 2022:

La Corte Costituzionale con Sentenza N. 209 del 12 ottobre 2022 ha dichiarato incostituzionale la norma che limita l'esenzione IMU per l'abitazione principale ad un solo immobile "nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".

Il risultato della sentenza porta alla modifica della norma eliminando il riferimento/vincolo al nucleo familiare e riconoscendo l'esenzione al possessore dell'immobile che vi abbia residenza e dimora abituale, situazione che si verifica nel caso di coniugi che risiedono in comuni differenti.

Quindi la definizione di abitazione principale viene modificata come segue:
«per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»

L'esenzione è applicabile nei casi in cui i coniugi hanno dimora e residenza nelle rispettive abitazioni situate in comuni diversi, e può applicarsi eccezionalmente anche nel caso di residenza in immobili diversi presenti nello stesso comune purchè (evidentemente) si presentino oggettive ed "eccezionali" situazioni che ne possano giustificare l'applicazione.

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2021: Legge di Bilancio 2022 - Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Art 1 [html] [pdf]

L'IMU 2022 è rimasta sostanzialmente invariata dal punto di vista normativo. Per il 2022 vengono meno le esenzioni previste per il 2021 in seguito alla emergenza sanitaria da Covid-19, tranne per i D/3 destinati a cinema, teatro, spettacolo, etc... che per il 2022 sono ancora esenti.

Riduzioni: rimangono invariate la riduzione del 50% per i comodati gratuiti a condizioni di legge e la riduzione al 75% per l'IMU per gli immobili locati a canone concordato.

Cambia la riduzione per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia che passa, per il 2022, dal 50% al 62,5% (l'imposta è ridotta nella misura del 37,5%)

Abitazione principale

E' stato espressamente previsto che l'abitazione principale è una sola unità per nucleo familiare anche per chi risiede in abitazioni differenti o in comuni differenti. Per beneficiare della esenzione è necessario presentare Dichiarazione IMU in cui specificare quale sia l'immobile da intendersi quale abitazione principale, barrare il campo Esenzione e riportare nelle annotazioni la seguente motivazione: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019"

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Legittimità costituzionale delle agevolazioni previste per le abitazioni principali

In merito alle questioni di legittimità costituzionale delle norme ICI e IMU sulle agevolazioni previste per le abitazioni principali che applicherebbero una disparità di trattamento tra coppie coniugate con residenza nelle stesso comune e quelle che invece hanno residenza in comuni differenti, questioni sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 107/22 del 28 aprile 2022, ha specificato che "le doglianze sono strutturate in modo da risultare condizionate, in modo inscindibile, da elementi che attengono unicamente alla disciplina dell’IMU" e "che, dunque, dichiarata manifestamente inammissibile la doglianza relativa all’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, la richiesta unitariamente rivolta a questa Corte risulta oscura e contraddittoria, perché volta a censurare gli effetti asseritamente preclusivi del diritto vivente relativi a un elemento – il requisito della residenza anagrafica – che nel contesto della disciplina dell’ICI ha invece, per espressa disposizione normativa, solo valenza di presunzione legale relativa;"

Qui il testo completo (versione pdf)

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Rimaniamo in attesa dell'esito dell'Ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli del 22/11/2021


Beni merce

Sono esenti dal 2022 i beni merce delle imprese edili costruiti e destinati alla vendita e non locati (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160).

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NOVITA’ 2021:

2020: Legge di Bilancio 2021 - Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Art 1 [html] [pdf]

La Nuova IMU non presenta novità particolari rispetto al 2020.
Va a regime la gestione delle rate per semestre quindi un immobile presente da marzo si paga per 4 mesi in acconto e per 6 mesi a saldo.


Riduzioni: rimangono invariate la riduzione del 50% per i comodati gratuiti a condizioni di legge e la riduzione al 75% per l'IMU per gli immobili locati a canone concordato.


Nuova Riduzione del 50% per i pensionati residenti all'estero: con la LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" è stata inserita la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia:

- art. 1 comma 48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.


Con la Risoluzione 5/DF dell'11 giugno 2021 il MEF specifica che la riduzione prevista per i pensionati esteri in convenzione internazionale è una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri paesi tra cui rientrano:


Esenzioni: rimane esente l'abitazione principale e relative pertinenze. Si paga invece se l'abitazione principale è di categoria catastale A1, A8 o A9 (abitazioni di lusso, ville, castelli)


Esenzione in seguito a emergenza sanitaria da Covid-19.

  • Decreto Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78) per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).
  • Art. 1, comma 599 della L. 178/2020, non è dovuta la prima rata IMU per:
  • a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
  • b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
  • c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.


  • Decreto Sostegni convertito in Legge 21 maggio 2021, n. 69 - L'esenzione prima rata IMU è applicabile anche agli immobili posseduti dai soggetti passivi che rispettano i requisiti per l'accesso a fondo perduto previsti dal primo decreto Sostegni
    Ai sensi dell’art. 6 sexies, Non è dovuta la prima rata Imu relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal "decreto sostegni".
    Il contributo è a favore dei "soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario", con ricavi fino a 10 milioni e fatturato inferiore di almeno il 30% rispetto all'esercizio precedente (si veda il testo dell'articolo in decreto).L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
    Decreto-sostegni-Art.1-e-6sexies

Con le Faq dell'8 giugno 2021, il MEF ha confermato la necessità di presentare, entro il 30 giugno 2021, la dichiarazione IMU da parte dei beneficiari delle esenzioni dovute all'emergenza sanitaria del 2020.

FAQ Dichiarazione IMU e calcolo della prima rata IMU 2021

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NOVITA’ 2020:

La Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato la IUC nella componente TASI mantenendo le componenti IMU e TARI.

La TARI è rimasta invariata.

La nuova IMU invece fa propria l'imposizione gestita dalla TASI eliminando la quota in capo all'utilizzatore che ora è interamente in capo al proprietario ed eliminando le detrazioni previste dalla TASI. Sono state definite le nuove aliquote base che corrispondono alla somma delle aliquote base IMU e TASI, e sono presenti normalizzazioni nella gestione complessiva dell'imposta.

Per i dettagli consulta il seguente link Nuova IMU 2020


NOVITA’ 2019:

La Legge di Stabilità 2019 - Legge di Bilancio 145/2018 ha confermato quanto già introdotto dalla Legge di Stabilità 2016.

Le modifiche più rilevanti per i contribuenti riguardano:

  • l'eliminazione del blocco delle aliquote quindi i comuni possono aumentare le aliquote fino al massimo previsto;
  • l'applicazione della riduzione del riduzione 50% della base imponibile IMU prevista dalla legge per le abitazione concesse in comodato d’uso anche “in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori” (art. 1, comma 1092);
  • i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari d’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente (art. 1, comma 705).



NOVITA’ 2017-2018:

Per gli anni d’imposta 2017 e 2018 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e quindi la IUC è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2016.

In particolare è confermato anche per il 2017 e 2018 il blocco di aumenti delle aliquote. Inoltre i Comuni che hanno confermata per l'anno 2016 la maggiorazione TASI possono applicare anche per il 2017 e 2018 tale maggiorazione con espressa deliberazione del consiglio comunale (Art. 1, c. 42, L. 232/2016).

La Legge di Stabilità 2018 (LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205) prevede però che (Art 1, Comma 37, lettera a) ): "Per l’anno 2018 la sospensione [...] non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote"

Riferimenti normativi:
2013: Legge di Stabilità 2014 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Art 1, Commi da 639 a 731 [html] [pdf]
2014: Legge di Stabilità 2015 - Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Art 1, Comma 679 [html] [pdf]
2015: Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Art 1, Commi da 10 a 28 e 53/54 [html] [pdf]
2016: Legge di Stabilità 2017 - Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Art 1, Comma 42 [html] [pdf]
2017: Legge di Stabilità 2018 - Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 - Art 1, Comma 37 e 38 [html] [pdf]
2018: Legge di Stabilità 2019 - Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Art 1 [html] [pdf]
2019: Legge di Stabilità 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art 1 [html] [pdf]
2020: Legge di Bilancio 2021 - Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Art 1 [html] [pdf]
2021: Legge di Bilancio 2022 - Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Art 1 [html] [pdf]



IUC 2016 - Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.

A seguire trovate i commi di interesse relativi a IMU e TASI di cui riportiamo le novità sostanziali:

IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) Per ulteriori dettagli consultare la sezione Comodato gratuito

IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.

N.B. Ai terreni incolti si applicano le stesse esenzioni IMU dei terreni agricoli

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica

TASI Immobili Merce - art. 1, comma 14, lettera c) : viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 permille con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 permille.

TASI altre abitazioni in caso di locazione (la norma è chiara e quindi la riportiamo così comè): «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo».

Abrogata l'IMUS (IMU secondaria): ancor prima di entrare in vigore viene abrogata l'IMUS o IMU secondaria, tributo previsto dalla riforma del federalismo fiscale (Art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011). Il D. Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva infatti l'istituzione dell'Imposta Municipale Secondaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, insieme al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Nessun aumento di tributi regionali e locali: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario.

IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Esclusione dei macchinari cosidetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

Art. 133 - Anticipazione al 01/01/2016 del nuovo sistema sanzionatorio penale e amministrativo introdotto con il DLgs 158/2015 - Riduzione della sanzione minima per ravvedimenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.

Ultima modifica 05/04/2016

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Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di Stabilità 2016 - Commi da 10 a 28, 53 e 54

10. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole da: «, nonché l’unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse; b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso; d) il comma 8-bis è abrogato; e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

11. Al comma 8 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l’ultimo periodo è soppresso.

12. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d’imposta 2014, anche all’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».

13. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

14. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile » sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento»; d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo»; e) al comma 688, le parole: «21 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

15. All’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».

16. Il comma 15-bis dell’articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente: «15-bis. L’imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ».

17. Al fine di tenere conto dell’esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del presente articolo prevista per l’IMU e la TASI, all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall’anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è incrementata di 3.767,45 milioni di euro» e il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è assicurata attraverso una quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all’entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall’anno 2016, la dotazione del predetto Fondo è corrispondentemente ridotta in misura pari a 1. 949,1 milioni di euro annui»; b) al comma 380-ter, lettera a), l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell’articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell’articolo 20 del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione»; c) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli anni 2015 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2015, entro il 30 aprile per l’anno 2016 ed entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi»; d) al comma 380-ter, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) può essere variata la quota di gettito dell’imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; e) al comma 380-quater: 1) dopo le parole: «20 per cento» sono inserite le seguenti: «per l’anno 2015, il 30 per cento per l’anno 2016, il 40 per cento per l’anno 2017 e il 55 per cento per l’anno 2018»; 2) le parole: «approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Per l’anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»; 3) le parole: «l’anno 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2015 e 2016»; f) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti: «380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l’incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380- quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all’anno 2015. A decorrere dall’anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell’importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l’equivalente del gettito della TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base. 380-septies. A decorrere dall’anno 2016 l’ammontare del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune: a) della Regione siciliana e della regione Sardegna è determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015; b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui al comma 380-quater è determinato in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015. 380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun comune, e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune».

18. All’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall’anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»; b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

19. Per le medesime finalità di cui al comma 17, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all’anno 2015.

20. Per l’anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l’anno 2015, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al presente comma, che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine le predette somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016.

21. A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

22. A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

23. Limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1º gennaio 2016.

24. Entro il 30 settembre 2016, l’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1º gennaio 2016; il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l’anno 2016. A decorrere dall’anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1º gennaio 2016.

25. L’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

27. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017»; b) al comma 653, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2018».

28. Per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015.

53. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

54. Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».


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Legge di Stabilità 2015 - Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Art 1, Comma 679 [html] [pdf]

Maggiorazione TASI dello 0,8 per mille

Comma 679: Si riporta il testo del comma 677, all’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modidicato dalla presente legge: “677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al com-ma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015 , nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.


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