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Abitazione principale

La Corte Costituzionale con Sentenza N. 209 del 12 ottobre 2022 ha dichiarato incostituzionale la norma che limita l'esenzione IMU per l'abitazione principale ad un solo immobile "nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".

Come noto la questione è di grande interesse in particolare nel caso di coniugi che abbiano la residenza in immobili di proprietà situati in comuni diversi. La sentenza (di ben 14 pagine) analizza approfonditamente la norma e ne evidenzia punto per punto gli aspetti che ne determinano l'illegittimità costituzionale. Il risultato della sentenza porta alla modifica della norma eliminando il riferimento/vincolo al nucleo familiare e riconoscendo l'esenzione al possessore dell'immobile che vi abbia residenza e dimora abituale, situazione che si verifica nel caso di coniugi che risiedono in comuni differenti.

In realtà la sentenza considera come "non esclusa a priori" l'esenzione anche nel caso di coniugi residenti in immobili diversi situati nello stesso comune ritenendola comunque come "ipotesi del tutto eccezionale" (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali):

"È ben vero che la necessità di residenza disgiunta all’interno del medesimo comune rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali), ma, da un lato, date sia le grandi dimensioni di alcuni comuni italiani, sia la complessità delle situazioni della vita, essa non può essere esclusa a priori; dall’altro, mantenere in vita la norma determinerebbe un accesso al beneficio del tutto casuale, in ipotesi favorendo i nuclei familiari che magari per poche decine di metri hanno stabilito una residenza al di fuori del confine comunale e discriminando quelli che invece l’hanno stabilita all’interno dello stesso."

Quindi la definizione di abitazione principale viene modificata come segue:
«per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»

L'esenzione è applicabile nei casi in cui i coniugi hanno dimora e residenza nelle rispettive abitazioni situate in comuni diversi, e può applicarsi eccezionalmente anche nel caso di residenza in immobili diversi presenti nello stesso comune purchè (evidentemente) si presentino oggettive ed "eccezionali" situazioni che ne possano giustificare l'applicazione.

Di seguito il testo della Sentenza e il Comunicato dell'Ufficio Stampa della Corte Costituzionale

Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 2022

Corte costituzionale - Comunicato Stampa



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Precedente definizione di Abitazione Principale:

Definizione di Abitazione principale ai fini IMU
Legge del 27/12/2019 n. 160 - Articolo 1 Comma 741
Modificato da: Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146 Articolo 5 decies

Stralcio

b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all?unità ad uso abitativo;

c) sono altresì considerate abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

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Quindi perchè sia "Abitazione principale" si devono presentare contemporaneamente 3 condizioni:

  • il possesso/proprietà (o altro titolo reale quale ad esempio l'usufrutto o il diritto di abitazione);
  • la residenza anagrafica;
  • la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.

Se si ha la residenza in una città ma (ad es. per motivi di lavoro) si vive in altra città, non si può più considerare abitazione principale.

Con il DL. 146/2021, art. 5-decies, convertito nella Legge. 215/2021 è stato specificato che in presenza di nuclei familiari con residenza in immobili differenti, il contribuente debba scegliere quale debba considerarsi come abitazione principale e quindi beneficiare della esenzione. Per beneficiare della esenzione è necessario presentare Dichiarazione IMU in cui specificare quale sia l'immobile da intendersi quale abitazione principale, barrare il campo Esenzione e riportare nelle annotazioni la seguente motivazione: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019"

Pertinenze: potrà essere tassata con le stesse aliquote dell’abitazione principale solo una pertinenza per categoria. Quindi una per ogni eventuale categoria catastale quali magazzini, box, tettoie etc…. (ad esempio se come pertinenze si hanno n. 2 box, si potrà beneficiare dell’aliquota di abitazione principale solo per uno dei due. Per il secondo box si dovrà effettuare il calcolo con aliquota ordinaria). In caso di più pertinenze della stessa categoria catastale è il contribuente a scegliere quale considerare pertinenza dell'abitazione principale.

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Giurisprudenza

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

La Corte di Cassazione con la sentenza 19 febbraio 2020, n. 4166 ha precisato che "per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ciò comporta, la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagrafica mente. Ciò, d’altronde, è conforme all’orientamento costante espresso da questa Corte, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, più di recente, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242)".

2022

In merito alle questioni di legittimità costituzionale delle norme ICI e IMU sulle agevolazioni previste per le abitazioni principali che applicherebbero una disparità di trattamento tra coppie coniugate con residenza nelle stesso comune e quelle che invece hanno residenza in comuni differenti, questioni sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 107/22 del 28 aprile 2022, ha specificato che "le doglianze sono strutturate in modo da risultare condizionate, in modo inscindibile, da elementi che attengono unicamente alla disciplina dell’IMU" e "che, dunque, dichiarata manifestamente inammissibile la doglianza relativa all’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, la richiesta unitariamente rivolta a questa Corte risulta oscura e contraddittoria, perché volta a censurare gli effetti asseritamente preclusivi del diritto vivente relativi a un elemento – il requisito della residenza anagrafica – che nel contesto della disciplina dell’ICI ha invece, per espressa disposizione normativa, solo valenza di presunzione legale relativa;"

Qui il testo completo (versione pdf)

Vedi anche:

cassazione-sentenza-14389-2010.pdf

cassazione-sentenza-3011-2017.pdf

cassazione-ordinanza-15444-2017.pdf

cassazione-ordinanza-23833-2017.pdf

cassazione-ordinanza-4166-2020.pdf

cassazione-ordinanza-4170-2020.pdf

cassazione-ordinanza-28130-2020.pdf

cassazione-ordinanza-28534-2020.pdf

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Ai fini TASI, con la Legge di Stabilità 2016 è stata estesa la definizione di "Abitazione principale" anche ai locatari che utilizzano l'immobile in locazione come loro propria abitazione principale, quindi con residenza e dimora abituale, senza la necessità del requisito del possesso che vale invece per l'IMU. Questa "estensione" ha determinato l'esenzione TASI per gli inquilini per la loro quota.

I proprietari di abitazioni date in locazione come abitazione principale del locatario continuano invece a pagare regolarmente la TASI per la loro quota, che può variare dal 70% al 90% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile.

Sviluppi normativi

Dal 2016 (Legge di stabilità 2016) le Abitazioni principali di Categoria da A2 ad A7 sono esenti TASI. L'esenzione vale anche per l'inquilino che ha in locazione l'immobile quale propria Abitazione principale.

Dal 2014 le abitazioni principali di Categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 sono esenti IMU.

Legge 147/2013 comma 707

«L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

Quindi scontano l'IMU le abitazioni principali appartenenti alle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (Abitazioni di tipo signorile, ville, castelli/palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Per le abitazioni principali che scontano l'IMU è riconosciuta una detrazione di Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Il Comma 10 del DL 201/2011 che regolamenta la detrazione per le abitazioni principali è sostituito nel comma 7 dell'Art. 1, Legge147/2013:

"d) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»."


Dal 2014 non è più riconosciuta ai fini IMU la detrazione di Euro 50,00 per i figli di età inferiore a 26 anni come previsto dal DL 201/2011.

Alle abitazioni principali soggette a IMU, e alle relative pertinenze, è applicata l'aliquota ridotta dello 0,4%.
I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

Per poter godere dell’aliquota ridotta e delle detrazioni è indispensabile che:

  1. il contribuente e il suo nucleo familiare abbiano dimora abituale e residenza anagrafica presso l’abitazione principale;
  2. deve trattarsi di un’unica unità catastale, infatti in presenza di due o più unità (più di un subalterno) se pur attigue la principale può essere solo una;
  3. nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.


Ultima modifica 05/05/2022

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