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La IUC in breve

Per informazioni sulla Nuova IMU 2020 consultare il link dedicato:

https://www.amministrazionicomunali.it/imu/nuova_imu_2020.php

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Dal 2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Ciascun Comune ha facoltà di deliberare differenti aliquote e riduzioni, per questo è importante leggere le Delibere di approvazione delle aliquote ed i Regolamenti di ciascun tributo (ogni tributo ha un suo regolamento dove vengono definite una serie di informazioni importanti per l'applicazione dell'imposta).

Su ogni immobile, in generale, si possono avere quindi contemporaneamente IMU, TASI e TARI.

Negli ultimi anni sono state applicate soluzioni differenti in particolare per le abitazioni principali ed i terreni agricoli. Di seguito le principali differenze relative anche ad altre casistiche:

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Novità 2016 (Legge di Stabilità 2016)

Abitazioni principali di Categoria da A2 ad A7: sono esenti IMU e TASI. Pagano TARI per lo smaltimento rifiuti.

Abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9): pagano IMU, TASI e TARI per lo smaltimento rifiuti.

La TASI non è dovuta per l'inquilino se l'immobile è abitazione principale dello stesso. Quindi con la Legge di Stabilità è stata estesa la definizione di "Abitazione principale" anche ai locatari che utilizzano l'immobile come loro propria abitazione principale (quindi con residenza e dimora abituale, senza la necessità del possesso che vale invece per l'IMU).

Terreni agricoli: sono esenti IMU i terreni agricoli in comuni presenti nella Circolare di Giugno 1993, i terreni agricoli condotti e posseduti da CD e IAP e i terreni presenti nelle isole minori.

Per gli immobili locati a canone concordato, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

I macchinari cosidetti "imbullonati" sono esclusi dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

Ulteriori dettagli sulle novità 2016 e il testo di Legge relativo, li trovate nella sezione Novità IUC 2016

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Legge di Stabilità 2015 - Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Art 1, Commi 448, 679 e altri (692, 693, etc..) [html] [pdf]

Maggiorazione TASI dello 0,8 per mille

Comma 679: Si riporta il testo del comma 677, all’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modidicato dalla presente legge: “677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al com-ma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015 , nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

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Anni 2014-2015

Abitazioni principali di Categoria da A2 ad A7: sono esenti IMU. Pagano TASI e TARI.

Abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9): pagano IMU e TASI e TARI.

La TASI è dovuta per l'inquilino anche se l'immobile è abitazione principale dello stesso.

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Altre differenze importanti sono presenti per i comodati gratuiti per i quali si rimanda alla sezione dedicata.

Per le altre tipologie di immobili l'applicazione dell'IMU è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2013.

Dal 2014, per gli anni 2014 e 2015, è stato ridotto il moltiplicatore per i terreni agricoli condotti dai coltivatori diretti e dagli operatori agricoli con iscrizione alla previdenza agricola, moltiplicatore che passa da 110 a 75.

Per quanto riguarda IMU e TASI, la TASI non può superare l'aliquota del 2,5 per mille e comunque la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare il 6 per mille per le abitazioni principali (le abitazioni principali di lusso pagano l'IMU) e il 10,6 per gli altri immobili.

I fabbricati rurali strumentali sono esenti IMU ma pagano invece la TASI con aliquota massima pari all'1 per mille. La TASI è una imposta interamente comunale a differenza dell'IMU che solo per gli immobili di Categoria catastale D (esclusi i D/10) è interamente destinata allo Stato con aliquota al 7,6 per mille. In caso di aliquota superiore, solo la parte rimanente va al Comune.

L'aliquota massima TASI può essere aumentata dello 0,8 per mille se il comune ha previsto detrazioni e riduzioni sulle abitazioni principali o sulle altre tipologie di immobili previste dalla Legge.

L'IMU è dovuta solo dai proprietari degli immobili (proprietari o titolari di diritto reale quale usufrutto ecc...).

La TASI è dovuta dai proprietari e dagli utilizzatori (inquilino, comodatario, ecc). Solo se l'occupante non è titolare di diritto reale sull'immobile si applica la ripartizione tra proprietario e occupante (es. 70% proprietario e 30% inquilino). Se invece l'occupante è proprietario anche in parte dell'immobile, non si applica la ripartizione, ma ognuno paga in relazione alla propria posizione rispetto all'immobile (es come abitazione principale se c'è la residenza e dimora oppure come immobile a disposizione se si è proprietario ma l'immobile è utilizzato da altro proprietario).

Dal 2016 la TASI non è dovuta per l'inquilino se l'immobile è abitazione principale per lo stesso inquilino.

In caso di occupante, se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a 6 mesi, per questo periodo la TASI è dovuta per intero solo dal proprietario.

Anche per gli immobili demaniali e comunali, quando l'occupante non è titolare di diritto reale sull'immobile, l'occupante è tenuto a pagare la TASI (es. Caserme dei Carabinieri per le zone alloggi oppure gli assegnatari di abitazioni popolari di proprietà comunale e regolarmente assegnati come loro abitazione).

La TASI si calcola con lo stesso criterio dell'IMU, quindi rendita catastale non rivalutata X coefficiente di rivalutazione X moltiplicatore X aliquota TASI. I coefficienti e i moltiplicatori sono gli stessi dell'IMU.

 

Scadenze: vedi pagina Scadenze IMU e TASI

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Link:

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (con alcune integrazioni normative successive)

Novità IUC 2016

Ultima modifica 06/02/2016

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