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AIRE

Aggiornamento 2021/2022

Per gli AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) dal 2021 non è prevista alcuna agevolazione.

E' opportuno far presente che AIRE e pensionati all'estero sono due condizioni differenti. E che dal 2021 solo per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia è riconosciuta una agevolazione su un unico immobile non locato o dato in comodato. Per questo immobile la riduzione IMU è del 50% nel 2021 e del 62,5% (ovvero pagano il 37,5%) solo per il 2022.
Dal 2023 la riduzione per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia la riduzione è del 50%

Può accadere che un cittadino AIRE sia anche pensionato titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, e quindi può beneficiare della riduzione, MA SOLO perchè rispetta le condizioni sulla pensione e NON perchè è AIRE.

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LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

- art. 1 comma 48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

E' da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.

Quindi hanno diritto alla riduzione IMU i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero.

Aggiornamento del 15 giugno 2021

Il MEF ha pubblicato la risoluzione 5/DF dell'11 giugno 2021 in cui specifica che la riduzione prevista per i pensionati esteri in convenzione internazionale è una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri paesi tra cui rientrano:

Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale

Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale

Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d'America), Uruguay, Venezuela.

*I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati


Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU

E quindi, se non rientrano nelle condizioni viste sopra, nessuna agevolazione di legge è prevista per i pensionati AIRE, come stabilito dal 2020. A meno che il Comune non preveda una aliquota agevolata per i pensionati AIRE o anche per i cittadini AIRE non pensionati, cosa che accade in qualche Comune.

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Aggiornamento 2020

Dal 2020, con la Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 - Legge27 dicembre 2019, n. 160, non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale. Quindi per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione.

L'abolizione dell'esenzione è conseguenza della procedura di infrazione 2018/4141 avviata dall'UE nei confronti dell'Italia, per violazione del principio di non discriminazione in materia di agevolazioni fiscali. Il motivo è che con questa esenzione si agevolavano i cittadini italiani residenti all'estero a scapito dei cittadini stranieri in possesso di un immobile in Italia.

Infatti l'articolo 18 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) stabilisce che "Nel campo di applicazione dei Trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità".

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AIRE

L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi. E' gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero.
L'iscrizione all'A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all'estero.

Molti cittadini residenti all'estero possiedono almeno una abitazione in Italia.

Nel 2012 e 2013 era possibile per il Comune "considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata";

Nel 2014, in seguito all'approvazione della Legge 23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014 è stata eliminata la possibilità di assimilazione ad Abitazione principale.
Per cui nel 2014 l'immobile è da ritenersi come seconda abitazione.

2015 - Sempre la Legge 23.05.2014 n° 80 prevede che:

"A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso."

2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Quindi dal 2015, per gli AIRE l'immobile in Italia si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.

Se si è pensionati in Italia ma si risiede all'estero, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale.

Per tutti gli altri iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui l'immobile è ubicato.

Dal 2016, in applicazione della Legge di Stabilità, oltre all'esenzione IMU per le Abitazioni principali AIRE dovrebbe valere anche l'esenzione TASI come per le altre abitazioni principali (Categorie da A2 ad A7).

Aggiornamento 2020

Dal 2020, con la Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 - Legge27 dicembre 2019, n. 160, non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i pensionati come sopra specificato. Quindi per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione.

Pagamenti

Per i residenti all'estero che possiedono immobili in Italia e che non possono pagare con F24, il versamento dell'imposta va effettuato con Bonifico Bancario al Comune dove sono ubicati gli immobili. Le coordinate su cui fare il bonifico devono essere chieste al Comune, presso l'Ufficio Tributi.

In generale è buona norma inserire nella causale del versamento gli stessi dati contenuti nel Modello F24, ovvero Codice fiscale o partita IVA del contribuente, indicazione dell'imposta versata (IMU/TASI/TARI), l'anno di riferimento, indicare se si tratta di "Acconto" o "Saldo". Possibilmente inserire, se si riesce, anche i Codici Tributo.

A seconda del comune può essere utile o richiesto di inviare anche copia del bonifico via Fax o mail.

Comunque in caso di dubbi è sempre meglio contattare l'Ufficio Tributi del Comune.


Documenti

MEF -Risoluzione 10/DF 2015 - Art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Ulteriori chiarimenti in merito all'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e all'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per i pensionati iscritti all'AIRE proprietari di più immobili in Italia

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