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News e aggiornamenti

26/04/2024 - Aggiornato il Calcolo TARI 2024 con applicazione componenti perequative istituite da ARERA

Con delibera del 3 agosto 2023 n. 386, Arera (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) ha istituito due componenti perequative in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva

a) 𝑈𝑅1,𝑎, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
b) 𝑈𝑅2,𝑎, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;

Per il 2024 la componente 𝑈𝑅1,𝑎, è pari a Euro 0,10 per utenza mentre la componente 𝑈𝑅2,𝑎, è pari a Euro 1,50 per un totale di Euro 1,60 per utenza.

Le componenti perequative sono dovute per ciascuna utenza e per ciascun anno (dal 2024).
L'applicazione delle componenti perequative è rapportato al periodo in cui l'utenza è attiva per lo specifico contribuente.

In caso di presenza di pertinenze per una abitazione, le componenti perequative si applicano una sola volta (sull'abitazione/utenza principale) se le pertinenze sono presenti allo stesso indirizzo dell'utenza domestica.
Se la pertinenza si trova presso un indirizzo differente rispetto all'abitazione la componente perequativa è dovuta.

Nel caso di utenze non domestiche, se presso la stessa utenza sono presenti più categorie tariffarie, le componenti perequative sono dovute solo per una categoria tariffaria.

Il Calcolo TARI 2024 è stato aggiornato per applicare queste componenti.
Per le pertinenze delle utenze domestiche il menù a tendina permette di selezionare se si tratta di pertinenza presente allo stesso indirizzo dell'abitazione o se si trova ad un indirizzo differente.
Per le utenze non domestiche è previsto un flag da spuntare nel caso di categorie tariffarie successive alla prima, presso lo stesso indirizzo.

13/02/2024 - Pubblicato il Calcolo IMU 2024

Abbiamo pubblicato il Calcolo IMU 2024
L'IMU 2024 non presenta particolari variazioni rispetto al 2023.
Per i dettagli si rimanda alla pagina dedicata IMU 2024 con scadenze, esenzioni, riduzioni e altre specifiche informazioni.

Per il 2023, per i Comuni che hanno caricato le delibere delle aliquote sul portale del federalismo fiscale in ritardo, entro il 30 novembre, con scadenza pubblicazione sul MEF entro il 15 febbraio, è prevista una terza rata con scadenza 29 febbraio 2024 (in caso le aliquote siamo maggiori delle aliquote precedenti). In questo caso per il Calcolo IMU 2023 non abbiamo apportato modifiche in quanto il calcolo permette di gestire questa casistica inserendo nei campi "versato" dei codici tributo gli importi versati in acconto (giugno) e saldo (dicembre) per avere a conguaglio l'importo da versare. Per questa terza rata, entro la data del 29 febbraio, non è prevista l'applicazione di sanzione ed interessi e quindi si deve togliere la spunta per il ravvedimento operoso.

02/01/2024 - Aggiornamento interessi legali 2024

A partire dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse legale passa dal 5% al 2,5%
Lo ha stabilito il MEF con Decreto 29 novembre 2023 - Determinazione del saggio degli interessi legali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11/12/2023
Gli applicativi sono stati aggiornati in modo da applicare il tasso di interesse del 2,5% per i ravvedimenti operosi per il periodo relativo al 2024. Per gli anni precedenti viene applicato il relativo tasso di interesse.

02/10/2023 - Aggiornamento Calcolo IMU 2023

Il Calcolo IMU 2023 è stato aggiornato per gestire i versamenti IMU per i Comuni colpiti dall'alluvione di maggio 2023.

Come noto, con Decreto Legge 1° giugno 2023, per i residenti alla data del 1° maggio 2023 o per le imprese con sede legale oppure sede operativa nei comuni e territori colpiti dall'alluvione, il versamento dei tributi (acconto) è stato sospeso con pagamento da effettuarsi entro il 20 novembre 2023, con ravvedimento operoso che evidentemente è possibile dal 21 novembre.

L'aggiornamento del calcolo prevede che chi si trova nelle condizioni riportate, possa selezionare una casella che permette di impostare la data della "scadenza" dell'acconto al 20 novembre. Per i comuni interessati la casella è immediatamente visibile in pagina, subito prima della stampa del modello F24. Per gli altri comuni, per ridurre l'informativa, è presente una informativa molto breve e poi al clic sul link indicato, viene mostrata l'informativa e la casella.

L'aggiornamento prevede inoltre, nel caso di contribuenti deceduti, la possibilità per gli eredi che effettuano il versamento dopo la scadenza (e quindi con il ravvedimento operoso) di spuntare una casella (Erede) che consente di applicare solo gli interessi, senza applicazione di sanzioni.

06/06/2023 - Sospensione dei versamenti per i territori colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023

Con il Decreto Legge 1° giugno 2023, n. 61 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023 sono stati sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, per i territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023.
Ovviamente non si tratta solo di questo aspetto in quanto il Decreto interviene anche in numerosi altri aspetti che interessano i territori colpiti dagli eventi alluvionali.
Nel Decreto è riportato l'elenco dei Comuni e relativi territori dove trova applicazione la sospensione
Decreto Alluvioni
decreto-alluvioni-1686040453.pdf
Allegato 1 (Territori colpiti dagli eventi alluvionali)
decreto-alluvioni-allegato-1-1686040493.pdf

22/05/2023 - Pubblicata la nuova versione della Dichiarazione IMU ENC 2023

Abbiamo completato l'aggiornamento della Dichiarazione IMU Enti Non Commerciali (ENC) secondo le nuove specifiche tecniche 2023.
Rispetto alla precedente versione è stata eliminata la componente TASI ed è stata introdotto il campo 16 nel caso il cui il soggetto passivo abbia usufruito dell'esenzione nell'ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19”.
La Dichiarazione IMU ENC relativa al 2022 scade il 30 Giugno 2023.
La stessa scadenza vale anche per le dichiarazioni relative al 2021 in quanto il termine di scadenza 2021 è stato prorogato di ulteriori 6 mesi con il decreto "Milleproroghe".
In caso di problemi tecnici potete contattarci all'indirizzo info@artemedia.it inviando il file della dichiarazione (.amn), il file con l'esito del controllo Entratel e specificando il problema

16/05/2023 - Nuovo Modello Dichiarazione IMU Enti non commerciali

Con il decreto direttoriale del Ministero delle Finanze del 4 maggio 2023, è stato approvato il nuovo modello di Dichiarazione IMU per gli Enti non commerciali. Sono state pubblicate anche le istruzioni e le nuove specifiche tecniche.
Nei prossimi giorni aggiorneremo l'applicativo per le Dichiarazioni IMU ENC (Enti Non Commerciali) con le nuove specifiche.
La presentazione della dichiarazione IMU scade il 30 Giugno 2023 sia per l'anno 2021 (Decreto Milleproroghe) che per l'anno 2022.

04/04/2023 - In caso di comodato tra comproprietari non è prevista riduzione IMU

Con la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria.
Dall'esame di una ricorso di una contribuente di Roma, la Corte ha elaborato il seguente principio di diritto:

“In tema di ICI (ora IMU), con riguardo all’eventuale previsione di un regolamento comunale che assimili ad abitazione principale i «fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale», la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l’immobile ad un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia. Ne discende che non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile”.

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