E' online il Calcolo IMU 2023.
Di seguito le principali modifiche, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e da altre norme in vigore.
Dal 2023 la Regione Friuli Venezia Giulia applica non più l'IMU ma la nuova imposta regionale ILIA; il Calcolo IMU integra questa imposta e gestisce i nuovi codici tributo istituiti per ILIA e quindi è possibile calcolare contemporaneamente il dovuto di immobili in località differenti e soggetti a imposte differenti (IMU, IMI, IMIS, ILIA).
Modifiche al Calcolo IMU:
Dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari al 5% annuo (Decreto del MEF del 13.12.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15.12.2022). Gli applicativi sono stati aggiornati dal 1° gennaio con il nuovo tasso di interesse per il ravvedimento operoso per il periodo relativo al 2023.
Con il Decreto Legge 29/12/2022, n. 198 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021, anche per gli Enti non commerciali, già prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 dalla legge 19/08/2022, n. 122 in sede di conversione del decreto 21/06/2022, n. 73, è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2023.
Per la presentazione della dichiarazione è possibile utilizzare l'applicativo Dichiarazione IMU aggiornato al nuovo modello ministeriale con la possibilità di esportare il file della DIchiarazione per l'invio telemetico
Con il DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2022 , n. 186, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N.283 del 03/12/2022, nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
Per il medesimo periodo sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti
soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 30 del decretolegge
n. 78 del 2010.
Altri dettagli nel Decreto
Con D.M. 29 luglio 2022 il MEF ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU-IMPi che modifica la precedente in base agli sviluppi normativi e integra un quadro per le dichiarazioni IMU relative alle piattaforme marine e ai rigassificatori di gas naturale. Con il nuovo modello sono previste più tipologie di dichiarazione: oltre ad una nuova dichiarazione è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva, ed infine una dichiarazione multipla che prevede più invii (Dichiarazione telematica).
Abbiamo pubblicato la Nuova Dichiarazione IMU/IMPi. Al momento è possibile solo elaborare una dichiarazione nuova o sostitutiva. Entro fine mese aggiorneremo la Dichiarazione con l''esportazione del file per l'invio telematico con possibilità di esportare dichiarazioni multiple.
La Corte Costituzionale con Sentenza N. 209 del 12 ottobre 2022 ha dichiarato incostituzionale la norma che limita l'esenzione IMU per l'abitazione principale ad un solo immobile "nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".
Come noto la questione è di grande interesse in particolare nel caso di coniugi che abbiano la residenza in immobili di proprietà situati in comuni diversi. La sentenza (di ben 14 pagine) analizza approfonditamente la norma e ne evidenzia punto per punto gli aspetti che ne determinano l'illegittimità costituzionale. Il risultato della sentenza porta alla modifica della norma eliminando il riferimento/vincolo al nucleo familiare e riconoscendo l'esenzione al possessore dell'immobile che vi abbia residenza e dimora abituale, situazione che si verifica nel caso di coniugi che risiedono in comuni differenti.
In realtà la sentenza considera come "non esclusa a priori" l'esenzione anche nel caso di coniugi residenti in immobili diversi situati nello stesso comune ritenendola comunque come "ipotesi del tutto eccezionale" (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali):
"È ben vero che la necessità di residenza disgiunta all’interno del medesimo comune rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali), ma, da un lato, date sia le grandi dimensioni di alcuni comuni italiani, sia la complessità delle situazioni della vita, essa non può essere esclusa a priori; dall’altro, mantenere in vita la norma determinerebbe un accesso al beneficio del tutto casuale, in ipotesi favorendo i nuclei familiari che magari per poche decine di metri hanno stabilito una residenza al di fuori del confine comunale e discriminando quelli che invece l’hanno stabilita all’interno dello stesso."
Quindi la definizione di abitazione principale viene modificata come segue:
«per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»
L'esenzione è applicabile nei casi in cui i coniugi hanno dimora e residenza nelle rispettive abitazioni situate in comuni diversi, e può applicarsi eccezionalmente anche nel caso di residenza in immobili diversi presenti nello stesso comune purchè (evidentemente) si presentino oggettive ed "eccezionali" situazioni che ne possano giustificare l'applicazione.
Ai fini del Calcolo IMU la Sentenza non comporta la necessità di modifiche, poichè ha effetti sulla tipologia dell'immobile interessato all'eventuale esenzione.
Di seguito il testo della Sentenza e il Comunicato dell'Ufficio Stampa della Corte Costituzionale
Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 2022
Nel Consiglio dei Ministri di mercoledì 15 giugno 2022 è stato approvato il Decreto Semplificazioni che estende al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU.
Quindi la scadenza della Dichiarazione IMU relativa al 2021 che era prevista per il 30 giugno 2022 è prorogata al 31 dicembre 2022
Nel decreto viene anche annunciata la semplificazione dei modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali. Questo comporterà la pubblicazione (si presume entro fine anno) di un nuovo modello di dichiarazione che sostituirà l'attuale.
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022 , n. 73 Art. 35, comma 4
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022
Abbiamo rivisto il Calcolo delle aree edificabili. In più casi è richiesta l'applicazione di un coefficiente/parametro che può essere maggiore o minore di 1. Abbiamo inserito quindi un campo per questo coefficiente, se è necessario. Così dovremmo coprire un numero maggiore di casi di calcolo. E' possibile anche inserire le informazioni su foglio e particella/mappale che vengono riportate sul report.
Il calcolo delle aree edificabili può essere personalizzato per i comuni interessati. Vengono riportate le aree edificabili con i relativi valori ed è possibile selezionare l'area ai fini del calcolo (come accade per le aliquote con il Calcolo dell'IMU). Previa valutazione, si possono gestire anche situazioni più complesse.
E' possibile applicare il doppio periodo anche sui terreni.
In caso di anomalie si prega di contattarci specificando il problema.
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