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News e aggiornamenti

18/01/2023 - Variazione tasso di interesse legale 2023 - Scadenza Dichiarazione IMU 2021

Dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari al 5% annuo (Decreto del MEF del 13.12.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15.12.2022). Gli applicativi sono stati aggiornati dal 1° gennaio con il nuovo tasso di interesse per il ravvedimento operoso per il periodo relativo al 2023.

Con il Decreto Legge 29/12/2022, n. 198 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021, anche per gli Enti non commerciali, già prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 dalla legge 19/08/2022, n. 122 in sede di conversione del decreto 21/06/2022, n. 73, è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2023.

Per la presentazione della dichiarazione è possibile utilizzare l'applicativo Dichiarazione IMU aggiornato al nuovo modello ministeriale con la possibilità di esportare il file della DIchiarazione per l'invio telemetico

09/12/2022 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26/11/2022

Con il DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2022 , n. 186,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale N.283 del 03/12/2022, nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.

Per il medesimo periodo sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti
soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 30 del decretolegge
n. 78 del 2010.
Altri dettagli nel Decreto

05/12/2022 - Aggiornamento Dichiarazione IMU/IMPi - Invio telematico

Abbiamo pubblicato una nuova versione della Dichiarazione IMU/IMPi che permette di esportare il file per effettuare l'invio telematico della stessa. La nuova versione prevede un dettaglio maggiore dei dati e dei controlli.
Per il file telematico solo alcuni controlli vengono effettuati dall'applicativo e mostreranno delle finestre che segnalano le anomalie riscontrate.
La versione telematica deve comunque essere prima validata attraverso Entratel. La validazione potrebbe segnalare errori che possono essere facilmente risolti inserendo i dati richiesti. In caso di errori non risolvibili potete inviare una mail all'indirizzo info@artemedia.it allegando il file .amn in modo da poter fare delle verifiche.
Si potrebbero verificare errori anche nell'importazione di file di anni precedenti. In tal caso, se volete, potete inviare il file .amn della dichiarazione per effettuare dei controlli

22/11/2022 - Nuova Dichiarazione IMU/IMPI

Con D.M. 29 luglio 2022 il MEF ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU-IMPi che modifica la precedente in base agli sviluppi normativi e integra un quadro per le dichiarazioni IMU relative alle piattaforme marine e ai rigassificatori di gas naturale. Con il nuovo modello sono previste più tipologie di dichiarazione: oltre ad una nuova dichiarazione è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva, ed infine una dichiarazione multipla che prevede più invii (Dichiarazione telematica).
Abbiamo pubblicato la Nuova Dichiarazione IMU/IMPi. Al momento è possibile solo elaborare una dichiarazione nuova o sostitutiva. Entro fine mese aggiorneremo la Dichiarazione con l''esportazione del file per l'invio telematico con possibilità di esportare dichiarazioni multiple.

14/10/2022 - L'esenzione IMU per abitazione principale, indipendentemente dal nucleo familiare, spetta al possessore che vi abbia residenza e dimora abituale

La Corte Costituzionale con Sentenza N. 209 del 12 ottobre 2022 ha dichiarato incostituzionale la norma che limita l'esenzione IMU per l'abitazione principale ad un solo immobile "nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".

Come noto la questione è di grande interesse in particolare nel caso di coniugi che abbiano la residenza in immobili di proprietà situati in comuni diversi. La sentenza (di ben 14 pagine) analizza approfonditamente la norma e ne evidenzia punto per punto gli aspetti che ne determinano l'illegittimità costituzionale. Il risultato della sentenza porta alla modifica della norma eliminando il riferimento/vincolo al nucleo familiare e riconoscendo l'esenzione al possessore dell'immobile che vi abbia residenza e dimora abituale, situazione che si verifica nel caso di coniugi che risiedono in comuni differenti.

In realtà la sentenza considera come "non esclusa a priori" l'esenzione anche nel caso di coniugi residenti in immobili diversi situati nello stesso comune ritenendola comunque come "ipotesi del tutto eccezionale" (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali):

"È ben vero che la necessità di residenza disgiunta all’interno del medesimo comune rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali), ma, da un lato, date sia le grandi dimensioni di alcuni comuni italiani, sia la complessità delle situazioni della vita, essa non può essere esclusa a priori; dall’altro, mantenere in vita la norma determinerebbe un accesso al beneficio del tutto casuale, in ipotesi favorendo i nuclei familiari che magari per poche decine di metri hanno stabilito una residenza al di fuori del confine comunale e discriminando quelli che invece l’hanno stabilita all’interno dello stesso."

Quindi la definizione di abitazione principale viene modificata come segue:
«per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»

L'esenzione è applicabile nei casi in cui i coniugi hanno dimora e residenza nelle rispettive abitazioni situate in comuni diversi, e può applicarsi eccezionalmente anche nel caso di residenza in immobili diversi presenti nello stesso comune purchè (evidentemente) si presentino oggettive ed "eccezionali" situazioni che ne possano giustificare l'applicazione.

Ai fini del Calcolo IMU la Sentenza non comporta la necessità di modifiche, poichè ha effetti sulla tipologia dell'immobile interessato all'eventuale esenzione.

Di seguito il testo della Sentenza e il Comunicato dell'Ufficio Stampa della Corte Costituzionale

Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 2022

Corte costituzionale - Comunicato Stampa

22/06/2022 - Dichiarazione IMU: proroga scadenza al 31 dicembre 2022

Nel Consiglio dei Ministri di mercoledì 15 giugno 2022 è stato approvato il Decreto Semplificazioni che estende al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU.
Quindi la scadenza della Dichiarazione IMU relativa al 2021 che era prevista per il 30 giugno 2022 è prorogata al 31 dicembre 2022

Nel decreto viene anche annunciata la semplificazione dei modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali. Questo comporterà la pubblicazione (si presume entro fine anno) di un nuovo modello di dichiarazione che sostituirà l'attuale.

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022 , n. 73 Art. 35, comma 4
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 

02/05/2022 - Aggiornamenti Calcolo IMU

Abbiamo rivisto il Calcolo delle aree edificabili. In più casi è richiesta l'applicazione di un coefficiente/parametro che può essere maggiore o minore di 1. Abbiamo inserito quindi un campo per questo coefficiente, se è necessario. Così dovremmo coprire un numero maggiore di casi di calcolo. E' possibile anche inserire le informazioni su foglio e particella/mappale che vengono riportate sul report.

Il calcolo delle aree edificabili può essere personalizzato per i comuni interessati. Vengono riportate le aree edificabili con i relativi valori ed è possibile selezionare l'area ai fini del calcolo (come accade per le aliquote con il Calcolo dell'IMU). Previa valutazione, si possono gestire anche situazioni più complesse.

E' possibile applicare il doppio periodo anche sui terreni.

In caso di anomalie si prega di contattarci specificando il problema.

30/04/2022 - Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sulle agevolazioni previste per le abitazioni principali sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Liguria

La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 107/22 del 28 aprile 2022, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sulle agevolazioni previste per le abitazioni principali, sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Liguria (incostituzionalità delle norme ICI e IMU che applicherebbero una disparità di trattamento tra coppie coniugate con residenza nelle stesso comune e quelle che invece hanno residenza in comuni differenti) specificando in particolare (stralcio) :

....

che, tuttavia, va rilevata d’ufficio la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, perché formulata in modo oscuro e contraddittorio, con conseguenti ripercussioni in termini di ambiguità del petitum;

che, in particolare, le doglianze sono strutturate in modo da risultare condizionate, in modo inscindibile, da elementi che attengono unicamente alla disciplina dell’IMU, la quale, come già rilevato, non assume alcuna rilevanza nel giudizio a quo;

che la CTR della Liguria, infatti, censura in modo unitario entrambe le norme sull’ICI e sull’IMU «nella parte in cui, secondo il “diritto vivente”, escludono la riduzione/esenzione dall’imposta per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali, di fatto escludendo la prova contraria della parte interessata, Comune o Contribuente, in quanto è la stessa certificazione anagrafica a costituire prova documentale della residenza/dimora abituale attuali»;

che, dunque, dichiarata manifestamente inammissibile la doglianza relativa all’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, la richiesta unitariamente rivolta a questa Corte risulta oscura e contraddittoria, perché volta a censurare gli effetti asseritamente preclusivi del diritto vivente relativi a un elemento – il requisito della residenza anagrafica – che nel contesto della disciplina dell’ICI ha invece, per espressa disposizione normativa, solo valenza di presunzione legale relativa;

che tale profilo non è assolutamente chiarito dal rimettente, il quale si limita a configurare sulla base dei medesimi motivi una doppia identica censura al contempo sulla disciplina agevolativa dell’ICI e dell’IMU, con ciò viziando irrimediabilmente la questione.

 ....

------------

Rimaniamo in attesa dell'esito dell'Ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale  di Napoli del 22/11/2021


Testo completo

Link al documento completo in versione pdf

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